Disposizioni in materia di attuazione strategie di sviluppo locale: GAL e FLAG

Legge di Stabilità regionale 2023 – L.R. n 18 del 29 dicembre 2022 art. 37.

Nell’ambito della politica di programmazione e attuazione delle strategie di sviluppo locale abbiamo previsto una premialità per i Gruppi di azione locale (GAL) e per i Gruppi di azione locale per la pesca (FLAG) che, nei termini loro assegnati, conseguono tutti gli obiettivi di spesa. I GAL e i FLAG, le cui strategie di sviluppo locale sono selezionate nell’ambito dei programmi europei, assumono la responsabilità anche della gestione della fase post decreti di finanziamento relativa alle domande di pagamento di acconti e di saldo, lasciando invariate le fasi in capo all’autorità di pagamento e l’intera procedura dei controlli.

Ridefiniti i nuovi ambiti territoriali che definiscono il perimetro del GAL nell’ambito del Piano territoriale regionale (PTR). La dotazione di risorse finanziarie assegnata ai GAL e FLAG è caratterizzata da criteri che assicurano una equilibrata distribuzione rispetto alle caratteristiche socio-economiche e ai vincoli ambientali dei diversi territori: in particolare è  prevista una quota fissa tra il 20% e il 50% delle assegnazioni complessive previste dal Programma e una quota residua attribuita secondo il numero di abitanti ponderata con criteri che tengono conto della tendenza allo spopolamento, del numero di abitanti e di altri parametri sociali, ambientali ed economici, definiti dall’Autorità di Gestione (AdG) regionale.